Crisi d’impresa: le novità del correttivo sulle autorizzazioni giudiziali nella composizione negoziata

 

 

Il Decreto Legislativo n. 136/2024, noto come decreto correttivo, ha introdotto importanti precisazioni in materia di autorizzazioni giudiziali nell’ambito della composizione negoziata. Tra queste, spiccano le novità relative alla contrazione di finanziamenti, al perimetro di applicazione e agli effetti della prededuzione, i quali permangono indipendentemente dall’esito della composizione negoziata nelle successive procedure esecutive o concorsuali, anche in caso di più procedure consecutive.

Ambito di applicazione e autorizzazioni richieste

Nell’ambito della composizione negoziata, che si svolge in forma riservata e stragiudiziale, il tribunale può intervenire su richiesta dell’imprenditore per autorizzare:

  • La contrazione di finanziamenti, anche da parte di soci o società del gruppo.
  • Il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo.

Tali atti, qualificati come straordinaria amministrazione, non richiedono autorizzazione specifica per essere compiuti, purché l’imprenditore rispetti le prescrizioni dell’art. 21, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Queste prevedono l’informazione preventiva all’esperto e il potere di quest’ultimo di segnalare eventuali pregiudizi ai creditori o al piano di risanamento.

Tuttavia, l’autorizzazione giudiziale diventa essenziale per il riconoscimento degli effetti “speciali” di prededuzione del credito derivante dal finanziamento e per la limitazione della responsabilità del terzo acquirente in deroga all’art. 2560, comma 2, del codice civile.

Definizione e ambito della prededuzione

Il decreto chiarisce che la prededuzione, riconosciuta su autorizzazione del tribunale, si applica ai finanziamenti in qualsiasi forma, inclusa la richiesta di emissione di garanzie. È inoltre previsto che il tribunale possa autorizzare l’accordo con istituti bancari o intermediari per la riattivazione di linee di credito sospese.

Viene confermata un’interpretazione ampia del termine “finanziamento”, includendo:

  • Mutui e aperture di credito bancario.
  • Contratti con causa di credito, indipendentemente dalla natura del finanziatore.
  • Crediti di firma, come le garanzie concesse a favore dell’imprenditore.

Rimangono esclusi, invece, i contratti con effetti finanziari ma natura giuridica diversa, ad esempio quelli che prevedono dilazioni di pagamento.

Riattivazione delle linee di credito

La riattivazione di linee di credito sospese richiede l’autorizzazione del tribunale, che attribuisce al credito della banca la tutela della prededuzione. Tale disciplina esclude che sospensioni o revoche possano essere basate esclusivamente sull’accesso dell’imprenditore alla composizione negoziata o sul mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza.

Permanenza degli effetti nelle procedure successive

Il nuovo comma 1-ter dell’art. 22 del CCII stabilisce che la prededuzione opera nelle procedure esecutive o concorsuali successive e si mantiene anche in caso di più procedure intervallate da lunghi periodi. Questo chiarimento mira a incentivare il sostegno finanziario alle imprese, eliminando incertezze legate al rango del credito.

Analogamente, l’art. 24 del CCII, come modificato, estende la conservazione degli effetti degli atti autorizzati anche agli esiti non concorsuali della composizione negoziata, eliminando le ambiguità interpretative della versione precedente.

Conclusioni

Il decreto correttivo ribadisce che gli atti autorizzati possono essere attuati anche dopo la chiusura della composizione negoziata, se previsto dal tribunale o dall’esperto. Inoltre, il procedimento di reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione consente l’acquisizione di nuove prove documentali e informative, garantendo maggiore chiarezza e flessibilità nell’applicazione delle norme.