Fideiussione omnibus inquadramento normativo e profili giurisprudenziali

 

La fideiussione omnibus si configura come una garanzia che copre tutte le obbligazioni, presenti e future, che un debitore principale assume nei confronti di un istituto bancario. A differenza della fideiussione specifica, che garantisce singole obbligazioni determinate, la fideiussione omnibus tutela in modo più ampio e generalizzato tutte le obbligazioni derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura.

Differenze tra fideiussione omnibus e fideiussione specifica

La distinzione tra le due tipologie di fideiussione risiede nella finalità e nell’ampiezza della garanzia:

  • Fideiussione omnibus: garantisce tutte le obbligazioni, anche future, che il debitore principale contrae con la banca. Questa tipologia si collega strettamente all’attività professionale e sistematica di concessione di finanziamenti da parte degli operatori economici.
  • Fideiussione specifica: si riferisce a obbligazioni determinate e specifiche del cliente nei confronti della banca.

A causa della garanzia estesa a obbligazioni future non specificamente individuate, la fideiussione omnibus espone il fideiussore a un rischio maggiore di abuso da parte della banca, che potrebbe approfittare della propria posizione dominante (Trib. Alessandria, 12 aprile 2024, n. 352).

L’importo massimo garantito nella fideiussione omnibus

L’art. 1938 del codice civile prevede che la fideiussione per obbligazioni future, quale è la fideiussione omnibus, debba contenere l’espressa indicazione dell’importo massimo garantito. Nella prassi bancaria, tale importo è determinato considerando:

  • Il totale degli affidamenti concessi per rischi di credito;
  • Sconfinamenti temporanei;
  • Insolvenze relative a portafogli smobilizzati e assegni accreditati ma non incassati;
  • Interessi convenzionali e di mora maturati o maturandi;
  • Rischi di cambio su posizioni in valuta.

Se il limite massimo indicato si riferisce esclusivamente al capitale, con la menzione “oltre accessori e spese”, deve intendersi che tale importo comprende anche gli interessi e gli altri oneri accessori (Cass., 20 febbraio 2004, n. 3805). Tale previsione si applica a tutte le fideiussioni omnibus, indipendentemente dal fatto che siano a favore di istituti bancari (Cass., 14 marzo 2014, n. 5951).

Principio di ordine pubblico economico

Il disposto dell’art. 1938 c.c. è ritenuto un principio di ordine pubblico economico, estendibile anche a garanzie atipiche come la lettera di patronage forte. Di conseguenza, il nostro ordinamento vieta che si assuma una responsabilità illimitata, ovvero senza un tetto massimo prestabilito (Cass., 25 gennaio 2010, n. 1520; Trib. Roma, 18 dicembre 2002; App. Bari, 6 ottobre 2014).

Interessi e limiti della garanzia

Ai sensi dell’art. 1942 c.c., gli interessi imputabili al debitore principale rientrano nel massimale garantito. Tuttavia, gli interessi moratori non sono inclusi in tale limite, poiché il loro decorso è direttamente riferibile al fideiussore.

La giurisprudenza ha stabilito che l’obbligazione fideiussoria si estingue al raggiungimento del tetto massimo garantito, anche qualora ciò avvenga a causa del cumulo degli interessi moratori pattuiti in misura ultralegale. La mora del fideiussore non può quindi ripristinare una garanzia già esaurita, ma può comportare unicamente l’obbligo di corrispondere, oltre al limite massimo garantito, gli interessi moratori al tasso legale, salvo la prova di un eventuale maggior danno (Cass., 22 luglio 2015, n. 15370; Cass., 12 giugno 2015, n. 12263; Cass., 20 febbraio 2004, n. 3805).

Conclusioni

La disciplina della fideiussione omnibus evidenzia una maggiore esposizione del garante, motivo per cui il legislatore ha previsto specifiche tutele, tra cui l’indicazione del massimale garantito. La giurisprudenza, attraverso interpretazioni costanti, ha contribuito a chiarire i profili applicativi di tale figura, garantendo un equilibrio tra la tutela del creditore e la protezione del fideiussore.