- Introduzione
L’introduzione del Superbonus 110%, stabilito dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), ha sollevato rilevanti questioni giuridiche riguardo alla responsabilità del beneficiario e, in particolar modo, delle imprese edili coinvolte.
Tra gli aspetti più complessi, spicca il tema della responsabilità tributaria del beneficiario delle agevolazioni, specialmente in caso di accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, insieme alla responsabilità solidale dell’impresa esecutrice.
Questa complessità normativa si inserisce in un contesto più ampio, caratterizzato da procedure di accertamento fiscale e gestione dei crediti d’imposta, sollevando dubbi rilevanti per operatori del diritto e imprenditori coinvolti.
- Il quadro normativo
Il Decreto Rilancio prevede la possibilità, per i beneficiari del Superbonus, di optare per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, in alternativa alla detrazione fiscale diretta.
Questo meccanismo ha generato una rete di responsabilità che coinvolge non solo il beneficiario, ma anche l’impresa appaltatrice e altri soggetti terzi, come i cessionari del credito. Tuttavia, il nodo principale riguarda la responsabilità derivante dall’eventuale indebita fruizione del beneficio fiscale.
Secondo quanto stabilito dal legislatore, qualora il bonus venga utilizzato indebitamente, l’accertamento fiscale può estendersi non solo al beneficiario, ma anche all’impresa esecutrice dei lavori, che risponde in solido in caso di coinvolgimento nell’irregolarità (cfr. art. 121, comma 6, del D.L. 34/2020).
- La responsabilità del beneficiario del Superbonus
Il legislatore ha chiarito che il beneficiario rimane il principale soggetto obbligato in relazione all’obbligazione tributaria, anche quando si avvale della cessione del credito o dello sconto in fattura. Tale obbligazione sorge in caso di irregolarità nell’esecuzione dei lavori o nella documentazione.
Il beneficiario è infatti tenuto a garantire che gli interventi siano realizzati in conformità alle specifiche tecniche previste dalla normativa, essendo il primo destinatario del vantaggio fiscale. Non mancano però situazioni in cui le irregolarità derivano da errori o comportamenti fraudolenti dell’impresa appaltatrice, in particolare nella fase di certificazione dei requisiti tecnici o nella predisposizione della documentazione necessaria per accedere al Superbonus.
- La responsabilità in solido dell’impresa appaltatrice
La responsabilità solidale dell’impresa esecutrice si fonda sull’art. 121, comma 6, del Decreto Rilancio, che prevede che, in caso di indebita fruizione del beneficio fiscale, l’impresa sia chiamata a rispondere in solido con il beneficiario per la restituzione delle somme non spettanti.
Questa previsione mira a evitare che le imprese sfruttino la complessità normativa per ottenere vantaggi indebiti, trasferendo il rischio di accertamento fiscale unicamente sul beneficiario.
- Gli strumenti di tutela
Per ridurre i rischi connessi alle responsabilità descritte, il legislatore ha introdotto specifiche misure di tutela per i soggetti coinvolti.
Tra queste spiccano l’obbligo di asseverazione tecnica e il visto di conformità, strumenti fondamentali per attestare la regolarità della documentazione e la conformità degli interventi alle prescrizioni normative. Nonostante la loro obbligatorietà, tali adempimenti non eliminano del tutto la possibilità di contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, soprattutto per quanto riguarda la buona fede degli operatori.
- Conclusione
In sintesi, la responsabilità tributaria connessa al Superbonus 110% si articola su due livelli:
- il beneficiario è direttamente responsabile dell’utilizzo del credito d’imposta;
- l’impresa appaltatrice risponde in solido in caso di concorso nell’irregolarità fiscale.
Sebbene siano state introdotte misure per mitigare tali rischi, è essenziale che tutti i soggetti coinvolti adottino le necessarie precauzioni, al fine di evitare contestazioni che potrebbero avere gravi ripercussioni economiche.