Sostenibilità aziendale e concordato minore in continuità

 

Il concordato minore rappresenta uno strumento giuridico volto a consentire al debitore in stato di sovraindebitamento di proporre ai creditori un piano di soddisfacimento delle proprie obbligazioni, soggetto all’approvazione mediante voto.

Possono accedere alla procedura le seguenti categorie di soggetti:

• Professionisti;
• Imprenditori di dimensioni ridotte;
• Imprenditori agricoli;
• Start-up innovative (ai sensi del DL 179/2012 conv. L. 221/2012);
• Debitori che non rientrano nelle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o altre forme di liquidazione previste dal codice civile o da normative speciali.

Sono esclusi dall’accesso al concordato minore:

Consumatori, per i quali è prevista la specifica procedura di ristrutturazione dei debiti (artt. 67 e ss. del DLgs. 14/2019);
Imprenditori individuali cessati e cancellati dal Registro delle imprese, secondo quanto stabilito dall’art. 33, comma 1-bis, del DLgs. 14/2019, introdotto dal DLgs. 136/2024.

La Relazione illustrativa al DLgs. 136/2024 chiarisce che il concordato minore presuppone la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, motivo per cui è precluso alle imprese già cancellate dal Registro delle imprese.

Modalità di soddisfacimento dei creditori

La proposta concordataria può prevedere il soddisfacimento dei creditori in qualsiasi forma e misura, anche parziale, purché sia specificata:

• La tempistica e le modalità di adempimento;
• L’eventuale suddivisione in classi di creditori, specificando i criteri adottati (obbligatoria in presenza di creditori garantiti da terzi, ai sensi dell’art. 74, comma 3, DLgs. 14/2019).

La proposta può prevedere:

La prosecuzione dell’attività d’impresa o professionale (concordato in continuità, ex art. 74, comma 1, DLgs. 14/2019);
La cessazione dell’attività (concordato liquidatorio).

Nel caso del concordato in continuità, è necessario dimostrare che:

1. La prosecuzione dell’attività generi un beneficio per i creditori, attraverso il reperimento di risorse economiche utili al loro soddisfacimento;
2. L’attività non determini un ulteriore aggravamento del dissesto, compromettendo ulteriormente la posizione debitoria (principio di sostenibilità aziendale e responsabilità sociale).

Secondo il Tribunale di Larino (15 dicembre 2024), la continuità aziendale non è un fine in sé, ma un mezzo per superare la crisi. Pertanto, il debitore deve dimostrare che:

• L’operatività dell’impresa consente di generare vantaggi concreti per i creditori;
• La società può essere riportata in bonis, rimuovendo le cause della crisi;
• Il piano garantisce non solo il soddisfacimento dei creditori anteriori, ma anche la regolare gestione dei debiti correnti (Tribunale di Brescia, 24 settembre 2024).

In assenza di tali presupposti, il debitore può ricorrere al concordato liquidatorio, a condizione che vi sia un apporto di risorse esterne capace di incrementare in modo significativo l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda (art. 74, comma 2, DLgs. 14/2019).

Novità introdotte dal DLgs. 136/2024

• La normativa elimina il generico riferimento alla soddisfazione dei creditori, sostituendolo con il concetto più chiaro di attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
• Sebbene il criterio di valutazione rimanga invariato, questa modifica semplifica l’attività del tribunale, evitando incertezze nella verifica del grado di soddisfacimento dei creditori suddivisi in classi.

Infine, il concordato minore non può basarsi su una mera promessa unilaterale di pagamento, priva di garanzie concrete. Il piano deve offrire ai creditori la certezza di un’effettiva e realizzabile disponibilità delle somme promesse.